Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quelle prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1».

 

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      2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti e con modalità preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito».